Il recupero del credito nella Repubblica Democratica e Popolare di Algeria

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Premessa

I rapporti commerciali tra imprese italiane e partner algerini rappresentano una componente rilevante dell’interscambio tra Europa e Nord Africa, in particolare nei settori dell’energia, delle materie prime e delle infrastrutture. Tuttavia, analogamente ad altri contesti internazionali, anche negli scambi economici con l’Algeria può verificarsi l’insorgenza di crediti non riscossi che richiedono l’attivazione di strategie di recupero, sia extragiudiziali sia giudiziarie. La peculiarità del quadro giuridico algerino deriva principalmente dall’origine francese del suo sistema di diritto civile, integrato da alcune specificità locali e dalla prevalenza formale del diritto scritto, come codificato nel Codice Civile e nel Codice di Procedura Civile e Amministrativa pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dello Stato algerino (Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire). 

Il sistema giuridico algerino non consente, di regola, l’applicazione diretta di norme straniere in giudizio (salvo che non siano richiamate contrattualmente e non contrastino con l’ordine pubblico locale); pertanto, qualora si renda necessario instaurare un contenzioso in Algeria per il recupero di un credito, sarà la legge algerina a disciplinare il procedimento. 

Inquadramento normativo del diritto civile e commerciale

In Algeria il diritto privato è largamente ispirato al modello di civil law francese. Le principali norme regolatrici dei rapporti contrattuali e dei diritti e obblighi delle parti derivano dal Codice Civile algerino, originariamente promulgato con l’Ordinanza n. 75-58 del 26 settembre 1975 e successivamente modificato e integrato da varie leggi di aggiornamento nei decenni successivi. 

Parallelamente, le attività commerciali e i rapporti tra operatori economici sono disciplinati anche da disposizioni specifiche contenute nel Codice Commerciale, adottato con l’Ordinanza n. 75-59 del 26 settembre 1975. Questo corpus normativo contiene la disciplina delle obbligazioni commerciali, dei contratti tra commercianti e delle procedure concorsuali.
 
La disciplina dei termini di pagamento, dei rapporti intersoggettivi e delle condizioni contrattuali tra le parti è in larga misura rimessa alla volontà delle stesse, purché non contrasti con norme imperative del diritto algerino. I termini di pagamento nei contratti commerciali sono infatti generalmente determinati dalle clausole pattuite dalle parti e, in mancanza di accordo, si applicano le norme generali del Codice Civile e di Procedura Civile. 

Adempimenti preliminari al recupero del credito

Nel contesto del recupero crediti in Algeria, come in ogni giurisdizione, è preliminare individuare correttamente il debitore e verificare la sussistenza e la certezza del titolo da cui deriva il credito. Queste attività includono l’accertamento delle condizioni contrattuali che regolano il rapporto commerciale (ove presenti), la verifica dei documenti contabili e doganali e la raccolta integrale delle prove che attestano l’esistenza e l’entità del credito richiesto. 

Prima di avviare qualsiasi azione giudiziale di recupero del credito in Algeria è essenziale comprendere le specificità procedurali e culturali che caratterizzano questa giurisdizione. In Algeria, infatti, la prassi commerciale e giuridica privilegia spesso un approccio di tipo conciliativo. E’ infatti consigliabile tentare una risoluzione amichevole della controversia attraverso solleciti formali e contatti diretti con il debitore (o eventualmente i suoi legali) prima di ricorrere alle autorità giudiziarie. Questi contatti si sostanziano nell’invio di lettere di diffida, messa in mora e/o solleciti contenenti una formale intimazione di pagamento entro un termine perentorio (generalmente compreso tra 8 e 15 giorni a seconda dei casi). In sostanza, un tentativo di mediazione tramite professionisti che hanno esperienza delle prassi commerciali e della sensibilità culturale dell’ambiente d’affari algerino è assolutamente consigliabile. 

Questo adempimento non è solo una buona prassi contrattuale, ma costituisce anche un requisito sostanziale e procedurale in molti casi per la legittimazione dell’azione giudiziaria successiva. Invero, la legislazione locale richiede – per la stragrande maggioranza delle fattispecie –  che il debitore sia stato preventivamente informato dell’inadempimento e invitato a adempiere entro un termine congruo, pena l’instaurazione della causa in sede civile. 

Questa tipologia di approccio può essere posta in essere sia dall’Italia che direttamente in loco. 

Va poi evidenziato che, da un punto di vista strategico, prima di intraprendere il giudizio è inoltre fondamentale verificare se esistono elementi che possano influenzare la scelta del foro competente, la lingua delle comunicazioni ufficiali (tipicamente arabo o francese) e la capacità patrimoniale del debitore sul territorio algerino. Tutti questi elementi possono incidere in modo significativo sul percorso processuale, sui tempi di recupero del credito e sulle possibilità di effettiva esecuzione delle eventuali pronunce favorevoli.

Il recupero giudiziario dei crediti

Quando gli sforzi di carattere extragiudiziale non sortiscono effetto, il passo successivo è rappresentato dall’instaurazione di un’azione giudiziaria davanti alle autorità giudiziarie competenti per ottenere l’accertamento del credito in sede giudiziale e la conseguente emissione del titolo esecutivo. 

In via preliminare, è necessario verificare se tra le parti sia stati stipulati accordi contrattuali scritti contenenti una clausola di competenza giurisdizionale o arbitrale. Qualora l’accordo preveda espressamente un foro competente, che potrà essere un tribunale statale (ad esempio un tribunale italiano o algerino) oppure un’istituzione arbitrale (ad esempio una camera di commercio), le parti saranno vincolate ad instaurare il procedimento dinanzi all’autorità indicata, pena la declaratoria di incompetenza da parte del giudice o dell’arbitro adito. La scelta contrattuale del foro assume quindi un’importanza decisiva, poiché incide non solo sul luogo del giudizio, ma anche sulla lingua del procedimento, sulla legge applicabile e sui tempi di definizione della controversia.

L’ordinamento algerino conosce una procedura generale ordinaria per il recupero dei crediti nonché un procedimento speciale semplificato (spesso analogo all’“ingiunzione di pagamento”), che consente di ottenere un titolo esecutivo in presenza di una prova documentale chiara e incontestata del debito. Questo strumento consente al creditore di chiedere al giudice un ordine di pagamento fondato su documenti quali fatture, contratti o scritture contabili attestanti l’obbligazione. In questi casi, il tribunale esamina la domanda ed emette l’ordine di pagamento in tempi relativamente brevi, rendendo il provvedimento titolo esecutivo se il debitore non presenta opposizione nei termini di legge. 

Nel procedimento ordinario, invece, il creditore introduce un’azione civile davanti al tribunale competente del luogo in cui il debitore ha la sua sede. La causa si basa sulla prova dell’esistenza del credito e sulla legittimità dell’azione, con l’onere della prova a carico del creditore, il quale dovrà depositare nel fascicolo giudiziario tutti i documenti giustificativi della propria pretesa creditoria (i.e. contratti, fatture, corrispondenza commerciale, ecc.). Il giudice valuta i fatti e le prove e, ove ritenga fondata la pretesa del creditore, emette una sentenza di condanna al pagamento. Anche in questa fase, l’assistenza di un avvocato o di un procuratore abilitato in Algeria è fortemente consigliata per garantire l’osservanza delle regole di competenza territoriale e procedurali. 

È importante ricordare che, come in molti ordinamenti di civil law, la fase introduttiva del giudizio deve rispettare precise formalità nei termini e nei modi di notifica degli atti processuali. In particolare, vi è un periodo minimo tra la notifica del ricorso e la prima udienza, oltre al rispetto delle formalità di deposito degli atti e delle prove. 

E’ doveroso evidenziare che per i creditori stranieri riveste particolare importanza il regime di riconoscimento delle decisioni estere. In Algeria, infatti, le sentenze straniere non sono automaticamente riconosciute né immediatamente esecutive.

Affinché una decisione emessa da un tribunale estero, ad esempio italiano, possa produrre effetti esecutivi sul territorio algerino, è necessario avviare una specifica procedura di riconoscimento giudiziale (c.d. exequatur) dinanzi alle autorità algerine, previa verifica degli accordi di cooperazione giudiziaria tra i due paesi. Questo procedimento non comporta una revisione del merito della controversia, ma mira a verificare che la sentenza straniera sia stata resa nel rispetto dei diritti della difesa, che non contrasti con l’ordine pubblico algerino e che soddisfi i requisiti formali previsti dalla legge locale. Solo dopo il riconoscimento, la decisione straniera potrà costituire titolo valido per l’esecuzione forzata in Algeria.

Si segnala, inoltre, che tra Italia e Algeria è in vigore la “Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale”, firmata ad Algeri il 22 luglio 2003 e ratificata da entrambi gli Stati, la quale disciplina il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali, subordinandole al rispetto di specifici requisiti di competenza, regolarità e rispetto del contraddittorio e compatibilità con l’ordine pubblico interno. 

Una volta ottenuto un titolo esecutivo valido, sia esso frutto di una sentenza algerina o di una sentenza straniera riconosciuta, il creditore potrà procedere all’esecuzione forzata nei confronti del debitore, mediante il pignoramento di beni mobili, il blocco dei conti bancari o altre misure previste dalla normativa locale. 

Nella fase esecutiva un ruolo centrale è poi svolto dall’huissier de justice, figura assimilabile all’ufficiale giudiziario, ma organizzata secondo un modello diverso rispetto a quello italiano. In Algeria, infatti, l’huissier è un professionista indipendente, che esercita in regime libero e deve essere incaricato direttamente dalla parte creditrice per procedere alle notifiche, ai pignoramenti e alle altre attività esecutive. A differenza dell’UNEP italiano (Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti), che è un ufficio interno al sistema giudiziario, l’huissier algerino opera come soggetto autonomo, pur agendo nell’ambito delle funzioni pubbliche attribuitegli dalla legge.

Considerazioni pratiche

Nel recupero del credito in Algeria, l’efficacia dell’azione dipende in larga misura dalle scelte compiute nelle fasi iniziali del rapporto contrattuale. La previsione di una clausola di foro competente o di arbitrato, così come l’individuazione della legge applicabile, può incidere in modo determinante sui tempi, sui costi e sulla concreta possibilità di eseguire una decisione favorevole. In assenza di tali pattuizioni, il creditore straniero è spesso costretto ad agire davanti ai tribunali algerini e a confrontarsi con le formalità del diritto locale, inclusa l’eventuale procedura di riconoscimento delle sentenze straniere.

Un altro tema di rilievo nell’ambito del recupero crediti è costituito dai termini di prescrizione delle azioni. Il diritto algerino prevede, in via generale, un termine ordinario di quindici anni per le azioni civili derivanti da obbligazioni contrattuali, salvo disposizioni speciali per specifiche categorie di crediti. Questo termine può essere interrotto da atti formali interruttivi (i.e. solleciti e diffide) o dal riconoscimento del debito da parte del debitore. In ogni caso, è consigliabile non attendere eccessivamente prima di attivare le procedure di recupero, al fine di evitare difficoltà probatorie e operative.

Conclusioni

Il recupero del credito commerciale in Algeria richiede una piena comprensione dell’ordinamento giuridico locale, fondato sul codice civile e commerciale di derivazione francese e sulle relative norme di procedura civile. 

L’influenza del diritto islamico si concentra principalmente in ambiti diversi da quello commerciale, come il diritto di famiglia e lo status personale. Ciò consente agli operatori economici internazionali di muoversi in un contesto normativo sostanzialmente prevedibile per quanto riguarda le obbligazioni contrattuali e il recupero dei crediti. 

Enrico Ruggeri 
Studio Legale de Capoa

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