La joint venture come strumento di cooperazione industriale
La joint venture rappresenta una delle forme più evolute di cooperazione tra imprese appartenenti a Paesi diversi. Attraverso questo modello, due o più operatori economici uniscono risorse finanziarie, competenze tecniche, capacità produttive e conoscenza del mercato per realizzare un progetto comune, mantenendo la propria autonomia giuridica ed economica.Nel contesto algerino, il ricorso alla joint venture risulta particolarmente indicato quando l'ingresso nel mercato richiede una presenza stabile, la produzione locale o il trasferimento di tecnologia. Il partner straniero può apportare capitale, marchi, brevetti, know-how e/o processi produttivi, mentre quello algerino contribuisce con la conoscenza del mercato, le relazioni commerciali, le strutture operative e l'esperienza maturata sul territorio. La collaborazione non si esaurisce quindi in un semplice rapporto di fornitura, ma si traduce nella realizzazione di un progetto imprenditoriale condiviso, nel quale rischi, investimenti e risultati vengono ripartiti tra le parti.
Il diritto algerino non disciplina la joint venture come figura contrattuale autonoma. La relativa regolamentazione deriva dall'applicazione coordinata dei principi generali del Codice Civile, delle disposizioni del Codice di Commercio e della normativa sugli investimenti. Quest'ultima trova oggi il proprio riferimento principale nella Legge (algerina) n. 22-18 del 24 luglio 2022, che disciplina gli investimenti nazionali ed esteri e definisce il sistema delle garanzie e degli incentivi riconosciuti agli investitori.
La legge sugli investimenti non regola il contenuto della joint venture, ma il contesto nel quale essa si sviluppa. Sarà quindi il contratto a disciplinare gli apporti dei partner, la governance dell'iniziativa, la ripartizione degli utili e le modalità di gestione del progetto comune.
Joint venture contrattuale e joint venture societaria
La collaborazione, a seconda delle esigenze, può naturalmente assumere forme differenti.Nella joint venture contrattuale, le imprese disciplinano il progetto mediante uno o più accordi senza costituire una società comune. Ciascun partner mantiene la propria autonomia organizzativa ed esegue le prestazioni di propria competenza secondo quanto stabilito nel contratto. Questa soluzione risulta particolarmente adatta per iniziative circoscritte o destinate a realizzare uno specifico progetto industriale o commerciale.
Quando, invece, l'operazione richiede investimenti rilevanti, stabilimenti produttivi o una presenza stabile sul territorio, è frequente il ricorso alla joint venture societaria, mediante la costituzione di una società di diritto algerino partecipata dai partner. Sarà quest'ultima ad assumere direttamente i rapporti con clienti, fornitori, dipendenti e pubbliche amministrazioni, concentrando in un unico soggetto l'intera attività imprenditoriale. Il lavoro preparatorio predisposto sulla materia evidenzia correttamente come questa soluzione consenta di attribuire alla società la titolarità dei beni, dei rapporti giuridici e delle responsabilità derivanti dall'attività esercitata.
La scelta tra i due modelli dipende quindi da diversi fattori, tra i quali figurano la natura del progetto, l'entità degli investimenti e il grado di integrazione che le parti intendono realizzare. Nei progetti di maggiore complessità assumono particolare rilievo anche la scelta della forma societaria e il coordinamento tra lo statuto e gli eventuali patti parasociali, affinché le regole sulla governance e sul trasferimento delle partecipazioni risultino pienamente coerenti.
La partecipazione straniera e il superamento della regola del 51/49
Per lungo tempo gli investimenti esteri in Algeria sono stati caratterizzati dalla cosiddetta regola del 51/49, che imponeva la partecipazione maggioritaria di soggetti algerini nelle società costituite con capitale straniero.Il quadro normativo è stato profondamente modificato dalla Legge finanziaria complementare per il 2020, che ha eliminato questo principio generale, mantenendolo esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge. Oggi il requisito della partecipazione nazionale continua infatti ad applicarsi ai settori qualificati come “strategici” nonchè alle attività di importazione di beni destinati alla rivendita nello stato in cui sono importati. Per tutte le altre attività produttive e di servizi, l'investimento straniero può essere realizzato senza l'obbligo di associare un partner locale.
Questa evoluzione normativa ha modificato profondamente il ruolo della joint venture. La collaborazione con un'impresa algerina non rappresenta più, nella maggior parte dei casi, un vincolo imposto dalla legge, ma (eventualmente) una scelta strategica che può consentire all'investitore straniero di beneficiare dell'esperienza, delle competenze e della presenza sul mercato del partner locale.
Il contenuto dell'accordo e gli equilibri tra i partner
La buona riuscita di una joint venture dipende in larga misura dalla qualità dell'accordo che disciplina il rapporto tra le parti. In assenza di una normativa specifica, è infatti il contratto a definire gli assetti della collaborazione, regolando gli apporti dei partner, la governance dell'iniziativa e le modalità di gestione del progetto comune.Uno dei primi aspetti da disciplinare riguarda la natura dei conferimenti. Nella prassi internazionale, il contributo del partner straniero non consiste soltanto nell'apporto di capitale, ma comprende frequentemente tecnologie, brevetti, marchi, know-how, processi produttivi e competenze manageriali. Il partner algerino, invece, mette generalmente a disposizione la conoscenza del mercato, la rete di relazioni commerciali, le strutture operative e l'esperienza maturata sul territorio.
Un secondo profilo di particolare importanza riguarda la governance. La costituzione di una società partecipata da più soggetti non elimina infatti il rischio di divergenze sulle scelte strategiche, sugli investimenti futuri o sulla gestione dell'attività. Per questo motivo, nella prassi internazionale, gli accordi di joint venture disciplinano con particolare attenzione la composizione degli organi amministrativi, le maggioranze richieste per le decisioni più rilevanti, i diritti di veto e le materie riservate all'approvazione congiunta dei partner.
Un ulteriore elemento che merita particolare attenzione riguarda le possibili situazioni di “deadlock”, ossia i casi in cui il dissenso tra i soci impedisce l'assunzione delle decisioni indispensabili per la prosecuzione dell'attività. Si tratta di una problematica particolarmente frequente nelle joint venture partecipate in misura paritetica. Per ridurre il rischio di paralisi gestionale, la prassi contrattuale internazionale ricorre a clausole che prevedono procedure di negoziazione, mediazione o meccanismi di acquisto reciproco delle partecipazioni (buy-sell clauses), consentendo così di superare situazioni di stallo che potrebbero compromettere la continuità dell'iniziativa.
Parimenti importante è disciplinare sin dall'origine le modalità di uscita dalla joint venture. La durata di questi rapporti è spesso pluriennale e non è raro che, nel corso del tempo, cambino gli interessi industriali o finanziari di uno dei partner. Per questa ragione, il contratto dovrebbe regolare il trasferimento delle partecipazioni, i diritti di prelazione, le clausole di gradimento, le ipotesi di recesso e le conseguenze derivanti dall'eventuale inadempimento di una delle parti.
Legge applicabile e risoluzione delle controversie
Uno degli aspetti più delicati nelle joint venture internazionali riguarda l'individuazione della legge applicabile e delle modalità di risoluzione delle controversie. Salvo il rispetto delle norme imperative dell'ordinamento algerino, le parti possono generalmente individuare convenzionalmente la legge regolatrice del rapporto, il foro competente oppure ricorrere all'arbitrato internazionale.Quest'ultima soluzione è frequentemente preferita nelle operazioni che coinvolgono investitori appartenenti a ordinamenti differenti, poiché consente di affidare la controversia ad arbitri dotati di specifiche competenze tecniche e garantisce un maggiore grado di riservatezza rispetto al giudizio ordinario. L'Algeria aderisce alla Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, circostanza che favorisce la circolazione internazionale dei lodi arbitrali.
Nei rapporti tra Italia e Algeria, la tutela dell'investitore è ulteriormente rafforzata dalla Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale, firmata ad Algeri il 22 luglio 2003 e ratificata da entrambi gli Stati, che disciplina, tra l'altro, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze civili e commerciali e dei lodi arbitrali, nel rispetto delle condizioni previste dalla Convenzione stessa.
La stessa Legge algerina n. 22-18 del 24 luglio 2022 riconosce agli investitori la possibilità di ricorrere alla conciliazione, alla mediazione e all'arbitrato per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti, rafforzando ulteriormente le garanzie offerte agli operatori economici stranieri.
Considerazioni conclusive
La joint venture rappresenta oggi uno degli strumenti più efficaci per realizzare investimenti industriali e commerciali in Algeria, soprattutto quando il progetto richiede una presenza stabile sul territorio, il trasferimento di tecnologia o una stretta collaborazione con operatori locali.Le recenti riforme della disciplina degli investimenti hanno reso il quadro normativo più favorevole agli investitori stranieri, riducendo significativamente i limiti alla partecipazione estera e rafforzando il sistema delle garanzie. Rimane tuttavia essenziale una corretta strutturazione dell'operazione sotto il profilo contrattuale.
In assenza di una disciplina specifica della joint venture, è infatti il contratto a svolgere un ruolo determinante nel regolare gli apporti delle parti, gli assetti di governance, la tutela del know-how, i rapporti economici e, come si è detto, anche le modalità di risoluzione delle eventuali controversie.
Enrico Ruggeri
Studio Legale de Capoa