Tutela dei marchi in Algeria

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La tutela dei marchi nella Repubblica Democratica Popolare di Algeria è garantita da una disciplina interna specifica, integrata dall’adesione del Paese ai principali trattati internazionali in materia di proprietà industriale. L’Algeria protegge il marchio sia nella forma individuale che di marchio collettivo, nelle sue componenti verbali e figurative, oltre che in eventuali combinazioni grafiche e di colore.

Per l’impresa italiana che intenda esportare beni o servizi nel mercato algerino, la registrazione del marchio rappresenta un passaggio fondamentale non soltanto sotto il profilo della tutela del segno distintivo, ma anche come condizione di liceità dell’uso del marchio sul territorio nazionale. L’ordinamento algerino, infatti, richiede che il marchio destinato al commercio nel Paese sia registrato, o quantomeno oggetto di domanda di registrazione, prima di essere apposto su prodotti o servizi destinati alla vendita nel mercato locale. Ciò rende l’operazione di deposito non solo consigliabile sotto il profilo giuridico, ma essenziale ai fini dell’operatività commerciale in Algeria.


Quadro normativo e l’autorità competente

In Algeria la normativa di riferimento è costituita essenzialmente dall’Ordinance No. 03-06 of 19 Joumada El Oula 1424 (entrata in vigore il 19 luglio 2003), che definisce ambito, nozione, modalità di deposito, effetti e sanzioni. In altre parole, l’ordinanza appena richiamata rappresenta il quadro generale che regola la definizione di marchio, le procedure di deposito, gli effetti della registrazione, le sanzioni e la tutela giudiziaria.

L’autorità competente a ricevere, esaminare e decidere sulle domande di registrazione è l’Institut National Algérien de la Propriété Industrielle (INAPI). Si tratta dell’ente pubblico incaricato della registrazione dei titoli di proprietà industriale e della tenuta dei registri nazionali, nonché della pubblicazione degli atti e dell’emissione dei certificati.

Sul piano internazionale, invece, l’Algeria ha aderito alla Paris Convention for the Protection of Industrial Property, e ha depositato lo strumento di adesione al Madrid Protocol il 31 luglio 2015 (entrato in vigore il 31 ottobre 2015), aprendo la via al regime internazionale del marchio.

Grazie all’adesione al Sistema di Madrid, è possibile estendere la protezione di un marchio registrato in Italia o presso l’Unione europea, alla Repubblica Algerina mediante designazione dell’Algeria nella domanda di registrazione internazionale.

È importante sottolineare che, nonostante la procedura abbia carattere internazionale, l’esame del marchio designato all’Algeria viene comunque effettuato dall’INAPI sulla base della normativa interna, potendo pertanto rifiutare la registrazione, ad esempio, per motivi di confondibilità con marchi preesistenti nel Paese o per mancanza di distintività.
Nel caso di registrazione tramite designazione internazionale, la tutela ottenuta in Algeria è del tutto equivalente a quella derivante da deposito nazionale, con durata di dieci anni, rinnovabile.

Nozione di marchio e prerequisiti operativi

L’articolo 2 dell’Ordinanza n. 03-06 definisce il marchio come “qualsiasi segno suscettibile di rappresentazione grafica”, e in particolare parole (inclusi nomi di persona), lettere, cifre, disegni o immagini, forme caratteristiche del prodotto o del suo imballaggio, colori, da soli o in combinazione, purché tali elementi siano idonei a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre.

In pratica, ciò significa che il segno deve essere capace di individuare l’origine commerciale di un bene o servizio algerino e distinguerlo dai concorrenti.

Sul piano operativo per l’imprenditore italiano, significa che il marchio va pensato e progettato in modo da soddisfare tutti i seguenti requisiti: (i) distintività, (ii) chiarezza di rappresentazione, (iii) utilizzo su prodotti o imballaggi idonei al mercato algerino.

L’ordinanza impone inoltre che il marchio di prodotto o servizio sia obbligatorio: “La marca de produit ou de service est obligatoire pour tout produit ou service offert, vendu ou mis en vente sur le territoire national.” (Ordinance 03-06, art. 3) Ciò rende evidente che senza deposito o domanda di deposito non è legittimo utilizzare un marchio nel Paese.
 

Cause di rifiuto e sistema «first-to-file»

La legge algerina stabilisce inoltre i casi in cui la registrazione può essere rifiutata. Non sono registrabili i marchi privi di carattere distintivo, quelli costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura o dalla funzione del prodotto, i marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume, nonché quelli che riproducono stemmi, emblemi o sigilli ufficiali senza autorizzazione. Sono altresì esclusi i marchi ingannevoli circa la natura, qualità o provenienza del prodotto o servizio cui si riferiscono.

La normativa algerina riconosce inoltre la tutela del marchio notoriamente conosciuto, vietando la registrazione di segni identici o simili a marchi celebri sul territorio algerino non soltanto per prodotti o servizi identici o simili, ma, in alcuni casi, anche per prodotti diversi, quando ciò possa suggerire un collegamento con il titolare del marchio rinomato o arrecargli pregiudizio commerciale.

Merita poi menzione il fatto che il titolare del marchio registrato in Algeria può agire giudizialmente contro chi utilizzi un marchio identico o simile senza autorizzazione. La legge prevede, oltre al divieto di uso illecito del segno, la possibilità di ottenere il sequestro dei beni contraffatti, la confisca degli strumenti utilizzati per la riproduzione e la distruzione dei prodotti marchiati illegalmente.

La contraffazione di marchio costituisce reato ed è punita, secondo quanto previsto dall’Ordinanza n. 03-06, con pene che includono sanzioni pecuniarie e la reclusione. L’ordinamento attribuisce inoltre alle autorità doganali una funzione attiva nel blocco delle merci sospette di violazione.

Procedura di deposito 

La registrazione del marchio in Algeria avviene – come detto – tramite deposito nazionale presso l’INAPI. Il richiedente, anche tramite mandatario locale, presenta domanda contenente la riproduzione del marchio e l’indicazione dei prodotti o servizi oggetto della registrazione, classificati secondo la Classificazione internazionale di Nizza, cui l’Algeria aderisce.
Una volta presentata la domanda, l’INAPI procede a un esame formale e sostanziale del marchio, verificandone la conformità ai requisiti legali e l’assenza di conflitto con marchi precedentemente registrati. All’esito positivo dell’esame, la domanda viene pubblicata e successivamente registrata, con rilascio del certificato di deposito.

La durata della registrazione è di dieci anni dalla data di presentazione della domanda, ed è rinnovabile per periodi successivi di pari durata.

Considerazioni operative per l’impresa italiana

Alla luce di quanto illustrato, per un operatore italiano che intenda espandersi o esportare in Algeria, è fortemente raccomandato: (i) procedere il prima possibile al deposito del marchio presso l’INAPI, vista la rilevanza del menzionato principio “first to file”; (ii) effettuare una ricerca di anteriorità e valutazione della notorietà già nel mercato algerino; (iii) predisporre un piano concreto di utilizzo del marchio nel Paese (importazione, distribuzione, branding) entro tempi brevi per evitare il rischio di decadenza per non uso; (iv) valutare, se si dispone già di un marchio internazionale, la designazione dell’Algeria tramite il Protocollo di Madrid, ma verificando che i requisiti locali siano pienamente rispettati e (v) attivare strumenti di sorveglianza e del percorso doganale per prevenire e contrastare usi non autorizzati del marchio sul mercato algerino.

In conclusione, la registrazione del marchio in Algeria non è soltanto una scelta difensiva ma un passo operativo essenziale per accedere e proteggere con efficacia un posizionamento commerciale nel Paese. Ignorare o trascurare questo adempimento può comportare rischi reputazionali, economici e di efficacia sul mercato. Un deposito ben pianificato e una strategia di utilizzo concreta del marchio rappresentano oggi un elemento di competitività imprescindibile.

Enrico Ruggeri
de Capoa Law Firm 

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