Nell’ordinamento giuridico algerino, la disciplina del contratto di agenzia è rinvenibile tanto nel Code Civil quanto nel Code de Commerce. Sebbene il primo non riservi disposizioni specifiche al rapporto di agenzia, i principi generali sui contratti e, per affinità giuridica, la disciplina relativa al mandato (artt. 571-589 cod. comm.) possono esservi adattati, ove compatibili. Un riferimento più specifico, invece, anche se limitato ad un unico articolo, è presente all’interno del Code de Commerce, all’art. 34.
Ai sensi della disposizione in esame, si definisce agente il soggetto che assume l’obbligo, in via stabile e continuativa, di negoziare o concludere contratti di compravendita di beni, nonché, più in generale, qualsiasi operazione avente natura commerciale, in nome e per conto del preponente. Qualora necessario, all’agente commerciale è data altresì la possibilità di concludere transazioni commerciali in nome proprio, ma sempre nell’interesse e per conto del mandante. Pertanto, l’agente commerciale, in virtù dell’assenza di un rapporto di subordinazione con il preponente, opera in autonomia organizzativa e gestionale, nel rispetto delle condizioni stabilite dal contratto.
Rispetto ad altre realtà giuridiche, non soltanto europee, le fonti algerine a disposizione non permettono una distinzione netta tra la figura dell’agente, quella del mandatario e del distributore. L’art. 34 cod. com, infatti, riconosce all’agente non solo l’obbligo di negoziare contratti, ma di concluderli in nome e per conto del proponente, come similmente accade per il mandato all’art 571 cod. civ. che attribuisce a quest’ultimo il “pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom” (cioè il potere di compiere atti per conto e in nome del mandante).
Nella seconda parte dell’articolo 34 cod. com. è poi esplicitato che, ove necessario, l’agente possa concludere transazioni commerciali per conto proprio, qualità che normalmente caratterizza, i contratti di distribuzione, differenziandoli dall’agenzia o dal mandato con rappresentanza.
Requisiti e obblighi dell’Agente Commerciale
L’ordinamento giuridico algerino non impone all’agente commerciale particolari vincoli giuridici. Chiunque, persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla propria nazionalità, può operare come agente, purché legalmente iscritto presso il Registre du Commerce (art. 20 comma 2 cod. com.). Nell’approcciarsi al mercato algerino è necessario tenere conto, inoltre, che dal 2021 è stata reintrodotta una restrizione, in ossequio all’Ordinanza n. 52/49, già attiva per le attività economiche strategiche (i.e. energia, difesa prodotti farmaceutici ecc.), che impone la proprietà maggioritaria algerina delle imprese importatrici che si occupano di rivendere beni nel territorio algerino.
Requisiti ed esecuzione del contratto
In assenza di una disciplina esaustiva in materia il contratto di agenzia risulta quasi interamente disciplinato all'autonomia delle parti.È possibile per le parti negoziare clausole d’esclusiva, non essendo espressamente vietato né dal Codice Commerciale e né dall’Ordinanza n. 03-03 sulla concorrenza, purché non contrasti espressamente con la stessa.
Con riferimento all’esecuzione del contratto, ancora una volta rileva il riferimento alla disciplina del mandato. L’agente-mandatario è tenuto ad eseguire la prestazione nei limiti stabiliti (art. 575 cod. comm) usando la diligenza dell’uomo medio. Il mandatario è inoltre vincolato all’obbligo di fornire precisi obblighi informativi sullo stato di esecuzione della prestazione.
Remunerazione
In assenza di alcun riferimento normativo che imponga l’obbligo di una provvigione, anche questo aspetto sembra essere rimesso all’autonomia delle parti ed alla prassi internazionale formatasi in materia di contratti d’agenzia. In quanto affine al mandato, è altresì utile consultarne la disciplina giuridica, in particolare, all’art. 581 cod. comm, che definisce il contratto di mandato, come contratto a titolo gratuito, il cui compenso, ove previsto, è rimesso alla negoziazione delle parti.Durata e Cessazione del rapporto
Nella parte conclusiva dell’art. 34 cod comm. è previsto che il contratto di agenzia possa avere durata determinata o indeterminata. Ove la durata del contratto sia indeterminata, per il recesso, è necessario un preavviso “conforme aux usages” (ossia conforme agli usi del commercio), salvo in caso di colpa dell’altra parte - ipotesi che la dottrina individua in caso di faute grave (colpa grave) o di inadempimento.Al termine del contratto, la legge algerina non obbliga, come in altri paesi del Nord Africa, a corrispondere un’indennità di fine rapporto. Tuttavia, ciò non impedisce alle parti di negoziare delle clausole che statuiscano in tal senso.
Legge Applicabile e risoluzione delle controversie
L’ordinamento algerino non impone vincoli sulla scelta della legge applicabile, come invece accade in altri paesi del Maghreb come ad esempio il Marocco. L’ordinamento rimette tale prerogativa all’autonomia contrattuale, pur essendo possibile, ove la controversia sia radicata in Algeria, l’applicazione delle norme imperative algerine, in particolare quelle in materia di concorrenza, fiscalità, commercio estero e ordine pubblico, può trovare applicazione anche in presenza di una legge straniera scelta dalle parti.Le parti, infine, possono negoziare una clausola compromissoria che rimetta la risoluzione delle controversie ad un arbitro, ed il Lodo potrà essere riconosciuto, salvo eventuali contrasti con le norme imperative algerine in materia di ordine pubblico.